Il quadro degli incentivi per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici si arricchisce della nuova misura del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per le imprese del Sud Italia. La misura, inserita nell’ambito dell’Azione 2.2.1 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività (PN RIC) 2021-2027, stanzia 262 milioni di euro per supportare i processi di decarbonizzazione e l’autoconsumo delle imprese localizzate nel Mezzogiorno. L’intervento si caratterizza per essere vincolato all’autoconsumo immediato: le rigide prescrizioni tecniche imposte dal decreto direttoriale MASE n. 424 del 30 ottobre 2025 e dal DM 341 dell‘8 ottobre 2024, infatti, contengono stringenti parametri di dimensionamento degli impianti e dell’eventuale sistema di accumulo in rapporto ai consumi dell’impresa beneficiaria. Altra caratteristica della misura è quella di imporre la cessione gratuita al GSE dell’energia eccedente l’autoconsumo immediato: in fase di progettazione è necessario dimensionare l’impianto anche sulla base di una soglia minima di energia eccedente. Attraverso la concessione di un contributo in conto impianti prosegue la spinta all’espansione della quota di energia da fonti rinnovabili, decentralizzata e dimensionata in favore del bilanciamento di rete. Il bando inoltre incentiva l’uso di moduli ad alte prestazioni iscritti nel Registro ENEA, nell’ottica di favorire la rinascita di una filiera produttiva europea.
Inquadramento normativo e dotazione finanziaria del Bando fotovoltaico Sud Italia
Le risorse assegnate dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di Organismo Intermedio del PN RIC 2021-2027, ammontano a 262 milioni di euro. Al fine di promuovere la partecipazione diffusa del tessuto produttivo locale, il 60% della dotazione complessiva è riservato alle Piccole e Medie Imprese (PMI). All’interno di tale quota, è prevista un’ulteriore riserva del 25% destinata esclusivamente alle micro e piccole imprese. L’agevolazione si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER (UE) n. 651/2014, subordinato all’assenza della condizione di ‘impresa in difficoltà’ e al rispetto delle normative vigenti in materia di obblighi contributivi (DURC) e antimafia.
Requisiti soggettivi e ambiti di esclusione
Possono accedere al bando le imprese di qualunque dimensione, incluse le reti di imprese dotate di soggettività giuridica, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Il quadro normativo introduce specifiche clausole di esclusione settoriale. Non sono ammesse le proposte progettuali presentate da imprese operanti nel settore carbonifero, nel rispetto del principio DNSH, e per i vincoli europei le aziende agricole, di pesca e acquacoltura. Un ulteriore vincolo di ammissibilità, derivante dall’articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, impone al soggetto proponente di essere in regola con l’obbligo di stipula di una copertura assicurativa contro i danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, pena l’esclusione o la decadenza dal beneficio in fase di erogazione.
Requisiti oggettivi: localizzazione e piena disponibilità dell’unità produttiva
I progetti devono essere realizzati presso una singola unità produttiva, localizzata in aree industriali, produttive o artigianali (rientranti in zona territoriale omogenea di tipo D o assimilate, inclusi consorzi ASI e aree PIP) all’interno di Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Le regioni ammesse, classificate come ‘meno sviluppate’, sono Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il soggetto proponente deve possedere, alla data di presentazione dell’istanza, la piena disponibilità dell’immobile (proprietà, locazione, usufrutto, leasing finanziario o affitto d’azienda). La normativa specifica che i contratti di locazione o concessione devono avere una durata residua tale da coprire il vincolo di stabilità delle operazioni: almeno 5 anni dalla data di erogazione a saldo per le grandi imprese, ridotti a 3 anni per le PMI.
Interventi ammissibili e vincoli di dimensionamento tecnico
Sono ammessi investimenti per la nuova realizzazione o il potenziamento di impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici con potenza nominale strettamente compresa tra 10 kW e 1.000 kW. Sono categoricamente esclusi gli interventi di rifacimento di impianti esistenti. Gli impianti devono essere installati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività o sulle coperture di strutture pertinenziali, anche di nuova realizzazione, al servizio durevole dei predetti edifici. Non sono ammesse installazioni a terra che comportino consumo di suolo, nel rispetto del principio DNSH e della direttiva europea sulle energie rinnovabili.
Sistemi di accumulo e obbligo di cessione dell’energia
La direttiva agevolativa consente l’integrazione di sistemi di stoccaggio elettrochimico, i quali devono sottostare a due rigidi vincoli di dimensionamento sanciti dal Regolamento operativo GSE:
- la componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% della sua energia, su base annua, dall’impianto di produzione a fonti rinnovabili a cui è direttamente collegata;
- la capacità di stoccaggio deve essere calibrata per garantire che la percentuale di energia elettrica prodotta dall’impianto e autoconsumata non superi la soglia del 90% su base annua.
Quest’ultimo vincolo assicura l’immissione in rete di una quota residuale di energia. In merito all’energia immessa, la normativa introduce una condizione contrattuale vincolante: l’energia eccedentaria non accumulata deve essere ceduta gratuitamente al GSE per una durata di 20 anni. Il controvalore economico generato dal ritiro dedicato (RID) di tale energia non viene corrisposto all’impresa, ma è devoluto per alimentare il Fondo Nazionale Reddito Energetico.
Struttura del contributo in conto impianti e intensità di aiuto
L’agevolazione è erogata sotto forma di contributo a fondo perduto in conto impianti. Le spese ammissibili comprendono acquisto, trasporto e installazione dei moduli, inverter, quadri elettrici, sistemi di accumulo, nonché gli oneri per la connessione alla rete, la messa in esercizio, le opere civili strettamente necessarie e le spese di progettazione (sostenute post-presentazione della domanda). L’intensità dell’aiuto base per gli impianti fotovoltaici è modulata secondo la dimensione d’impresa:
| Tipo di impresa | Fotovoltaico | Solare termico | Accumulo |
|---|---|---|---|
| Piccole e micro | 58% | 63% | 48% |
| Medie | 48% | 53% | 38% |
| Grandi | 38% | 43% | 28% |
Maggiorazioni e criteri di cumulabilità
Il bando incentiva l’adozione di tecnologie europee ad alta efficienza. Le percentuali base relative alla sola componente fotovoltaica possono essere incrementate di 2 punti percentuali per l’installazione di moduli iscritti nella ‘Classe A’ del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico ENEA. La premialità sale a 5 punti percentuali nel caso in cui l’intero campo solare sia costituito da moduli appartenenti alle Classi B o C. È previsto un ulteriore incremento trasversale di 2 punti percentuali se l’impresa proponente risulta in possesso, alla data di presentazione della domanda, della certificazione del sistema di gestione dell’energia UNI CEI EN ISO 50001.
Iter procedurale: presentazione delle istanze al GSE e valutazione istruttoria
Le istanze di agevolazione devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso il portale ‘PN RIC-FTV’ dall’Area Clienti del GSE, con sportello operativo dal 3 dicembre 2025 al 3 luglio 2026. L’assegnazione delle risorse non seguirà logiche di ‘click day’. La fase di ammissione all’istruttoria è regolata da una graduatoria di merito basata su specifici indicatori economico-finanziari e di sostenibilità. Un parametro dirimente è l’Indicatore G, che premia il rapporto percentuale tra l’energia prodotta e autoconsumata post-intervento e i prelievi storici da rete dell’anno precedente. Ulteriori punteggi sono conferiti in presenza della certificazione della parità di genere e del rating di legalità AGCM.
Modalità di erogazione e garanzie fideiussorie
In caso di ammissione, i progetti dovranno essere completati (entrata in esercizio su sistema Gaudì di Terna) entro 18 mesi dalla notifica del decreto MASE. L’erogazione del contributo avviene in un massimo di due tranche. L’impresa può richiedere un anticipo fino al 30% del contributo concesso, subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’importo. In alternativa, è ammessa la richiesta di uno Stato Avanzamento Lavori (SAL) intermedio al raggiungimento del 50% dei costi quietanzati. Il saldo finale verrà erogato a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto, previa rigorosa verifica documentale, fotografica e as-built condotta dai tecnici del GSE.
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