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Conto Termico 3.0: contributi per efficienza energetica e imprese

Scopri il Conto Termico 3.0: il nuovo incentivo a fondo perduto per le imprese che investono in efficienza energetica. Non perdere questa opportunità!

A partire dal 25 dicembre 2025 (Buon Natale!), entra in vigore il Conto Termico 3.0, un nuovo e significativo incentivo a fondo perduto destinato a sostenere interventi di efficienza energetica e termica oltre alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Questo meccanismo, che subentra al precedente Conto Termico 2.0, introduce importanti novità, in particolare per le imprese.

Le aziende avranno infatti la possibilità di beneficiare di questi contributi per realizzare interventi di efficienza energetica sui propri edifici: uffici, negozi, alberghi, strutture ricettive, centri sportivi e capannoni produttivi. Il nuovo conto termico è un’opportunità strategica per ridurre i consumi energetici e migliorare la sostenibilità ambientale.

Cosa cambia con il Conto Termico 3.0 per le imprese

La nuova edizione del meccanismo di incentivazione è disciplinata dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025. Una delle innovazioni più rilevanti per le imprese risiede nell’ampliamento degli interventi ammissibili.

Mentre il Conto Termico 2.0 si concentrava prevalentemente sulla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la versione 3.0 estende il campo d’azione agli interventi di efficienza energetica negli edifici. Il limite annuo complessivo degli incentivi erogabili alle imprese è fissato a 150 milioni di euro, con un tetto massimo di 30 milioni di euro per singolo progetto, come stabilito dall’articolo 28 del D.M. 7 agosto 2025.

Definizione di impresa e requisiti soggettivi

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera s) del D.M. 7 agosto 2025, per “impresa” si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro.

Questa definizione include entità che operano attività artigianali o altre attività a titolo individuale o familiare, società di persone, associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica, oltre a forme aggregate come associazioni temporanee di impresa, raggruppamenti di imprese, società di scopo e consorzi. Anche i professionisti possono accedere al Conto Termico.

L’accesso agli incentivi, come specificato dall’articolo 12 del D.M. 7 agosto 2025, non è consentito in diverse situazioni. Sono esclusi i soggetti

  • per i quali ricorre una delle cause di esclusione previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

  • colpiti da misure di prevenzione antimafia;

  • che siano imprese in difficoltà secondo la definizione della Commissione Europea;

  • o imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero di aiuti di stato illegittimamente percepiti o incompatibili con il mercato interno.

Interventi agevolabili e categorie di edifici

Il Conto Termico 3.0 amplia significativamente sia gli edifici ammissibili sia le tipologie di interventi per le imprese. Le imprese potranno richiedere incentivi per due macro-categorie di interventi:

  1. incremento dell’efficienza energetica: Questi interventi, di cui all’articolo 5 del D.M. 7 agosto 2025, devono essere eseguiti su edifici e unità immobiliari di ambito terziario, appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/10; gruppo B; gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7; gruppo D ad esclusione di D9; gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6.

  2. produzione di energia termica da fonti rinnovabili: Rientrano in questa categoria gli interventi di cui all’articolo 8 del D.M. 7 agosto 2025, realizzati su edifici e unità immobiliari sia di ambito terziario (stesse categorie catastali del punto 1), sia di ambito residenziale (ovvero di categoria catastale appartenente al gruppo A ad esclusione delle classi A/8, A/9 e A/10).

Per l’ammissibilità, le imprese devono avere la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare in cui l’intervento viene realizzato (come proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento).

Infine, gli interventi devono essere realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente alla data di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, ovvero il 25 dicembre 2025.

Requisiti specifici per l’accesso agli incentivi

Gli interventi realizzati dalle imprese per accedere ai contributi del Conto Termico 3.0 devono rispettare una serie di requisiti specifici, oltre a quelli generali, come fissato dall’articolo 25 del D.M. 7 agosto 2025.

Innanzitutto, prima dell’avvio dei lavori, le imprese dovranno effettuare una richiesta preliminare di accesso agli incentivi, come stabilito al comma 3. È importante sottolineare, come specificato al comma 2, che le imprese non possono beneficiare degli incentivi per gli interventi che prevedono l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, incluso il gas naturale.

Per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica (descritti al punto 1 del paragrafo precedente), l’ammissione agli incentivi è subordinata a una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all’investimento. In caso di multi-intervento, la riduzione richiesta è del 20%.

La verifica di questa riduzione e del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante è attestata dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE), di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 192/2005, redatto prima e dopo l’intervento da un tecnico abilitato in forma di dichiarazione asseverata.Per le piccole e medie imprese, i costi relativi alla redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post-intervento sono inclusi tra le spese ammissibili, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.M. 7 agosto 2025.

Intensità massime di aiuto e modalità di calcolo

L’agevolazione del Conto Termico 3.0 consiste in un contributo a fondo perduto, il cui importo è variabile in base alla tipologia di intervento. Tuttavia, per le imprese, gli incentivi sono concessi entro specifici massimali di spesa, fissati dall’articolo 27 del D.M. 7 agosto 2025.

Per gli interventi di efficienza energetica, l’intensità degli incentivi riconosciuti alle imprese non può superare il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento, elevandosi al 30% in caso di multi-intervento.

Queste intensità possono essere aumentate:

  • del 20% in caso di interventi realizzati da piccole imprese;

  • del 10% in caso di interventi realizzati da medie imprese;

  • del 15% in caso di interventi realizzati nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna (zone assistite di cui all’art. 107, lett. a, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);

  • del 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite di cui all’art. 107, lett c, del TFUE, ovvero determinati comuni della Regione Abruzzo e delle regioni Centro-Nord;

  • del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio, misurata in energia primaria, di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all’investimento.

Con riferimento agli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, l’intensità degli incentivi riconosciuti alle imprese non può superare il 45% dei costi ammissibili, elevabile di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, ad esclusione dell’IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili, come indicato al comma 7 dell’articolo 27.

Regole di cumulabilità con altri incentivi

Per quanto riguarda la cumulabilità degli incentivi del Conto Termico 3.0 con altre agevolazioni, l’articolo 27, comma 6 del D.M. 7 agosto 2025 stabilisce che le imprese possono cumulare gli incentivi con altri aiuti di Stato nel rispetto del divieto di doppio finanziamento.

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 17, gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

Il Conto Termico 3.0 rappresenta dunque un’opportunità concreta per le imprese che desiderano investire nell’efficienza energetica e nella produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo non solo al risparmio economico, ma anche al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Riapertura del PortalTermico

Il portale per la presentazione delle istanze è stato aperto il 2 febbraio 2026. Nel primo mese di apertura sono state già registrate domande per complessivi 1,3 milioni di euro di contributi. Per questo il GSE, con un comunicato stampa diffuso il 3 marzo 2026, ha annunciato la sospensione temporanea della presentazione di nuove richieste tramite il PortalTermico.

Recentemente, è stata annunciata la riapertura dal 13 aprile.

Autore: Pier Paolo Franco
Pubblicazione: giovedì 18 dicembre 2025, 01:00
Aggiornamento: martedì 31 marzo 2026, 02:00
Categorie: economia, normativa
Tag: Conto Termico 3.0, riqualificazione energetica, incentivi, impianti fotovoltaici, pompe di calore

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