Il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (“Decreto PNRR”) ha recepito la decisione della Commissione europea di novembre 2025 sulla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e istituito un nuovo quadro normativo per la concessione del contributo a fondo perduto per le CER e i Gruppi di autoconsumatori. Nella sostanza, il fondo è stato reintegrato dei circa 700 milioni di euro congelati a sportello aperto il 21 novembre 2025 ed il GSE assume il ruolo di gestore del programma.
Cosa cambia con il Decreto PNRR?
La dotazione finanziaria della misura non è stata aumentata, né cambiano le condizioni e i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo PNRR, che resta del 40% sulle spese di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e accessorie. Ciò che cambia sono gli adempimenti da porre in essere entro il 30 giugno 2026, originariamente prevista come data di messa in esercizio degli impianti. Entro quella data, infatti, il GSE dovrà avere terminato le attività amministrative di istruttoria delle domande pervenute (entro il 30 novembre 2025) ed emanato gli atti di concessione dei contributi. Inoltre, per garantire l’entrata in esercizio degli impianti, è fissato un tempo pari a 24 mesi dalla comunicazione da parte del GSE degli accordi di concessione, e comunque entro il 31 dicembre 2027. Per il resto, la disciplina di riferimento resta quella contenuta nelle Regole operative del GSE del 16 luglio 2025, che restano pienamente valide, assieme alle Linee guida del MASE sul PNRR, per quanto non espressamente derogato dalle nuove Regole GSE sul Facility CACER del 27 marzo 2026.
Precisazioni sulle modifiche al progetto
Nelle nuove Regole sul Facility CACER, il GSE specifica con maggior chiarezza la disciplina delle modifiche ammesse al progetto di autoproduzione successivamente alla presentazione della domanda di contributo a fondo perduto.
- La modifica della connessione, anche nel caso di rilascio di un nuovo preventivo di connessione, non determina il venire meno dei requisiti per il contributo; è comunque necessario avere accettato il primo preventivo di connessione entro la data di chiusura dello sportello (30.11.2025), se previsto. Il passaggio da procedura Modello unico a procedura ordinaria, quindi, comporta la mancanza del requisito qualora il preventivo non fosse stato accettato prima del termine per l’accesso al contributo PNRR.
- Il passaggio a un’altra configurazione CER o Gruppo di autoconsumatori è espressamente ammesso, come si era ampiamente sostenuto anche in precedenza.
- Sono consentite modifiche soggettive unicamente per successione a causa di morte, nel caso di persona fisica, oppure di riorganizzazioni aziendali o societarie che comportino la successione nei rapporti pendenti. Si tratta di una interpretazione ampiamente prevedibile, ma perlomeno espressa, per quanto restino ancora dubbie alcune situazioni di natura contrattuale o mista (es. affitto di ramo d’azienda). In tali casi è necessario comunicare la successione al GSE con la relativa documentazione a supporto.
- La perdita di un requisito soggettivo come la dimensione di PMI, prima della rendicontazione finale e della erogazione definitiva, esclude la possibilità di accedere al contributo PNRR e comporta l’obbligo di restituzione degli anticipi eventualmente ricevuti. Ai fini del contributo a fondo perduto, dunque, non si guarda alla data dell’atto di concessione bensì all’aggiudicazione definitiva. Inoltre, fatto di maggiore importanza per la CER, il passaggio a grande impresa esclude la possibilità di essere membri della CER per il produttore, che dovrà quindi diventare produttore terzo.
Aspetti procedurali e istruzioni per la rendicontazione delle spese e la richiesta del contributo
Le Regole sul Facility CACER non comportano particolari novità sul lato amministrativo per il beneficiario, al netto del fatto che è stato illustrato il meccanismo di scorrimento della graduatoria per i progetti esclusi da contributo PNRR nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie. In particolare, una domanda “ammessa con riserva” potrà rientrare nel contributo, in ordine cronologico, nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o integrazione della dotazione.
Richiesta del contributo a fondo perduto CACER
Più rilevante, l’emanazione delle Istruzioni operative per la rendicontazione delle spese e la richiesta di erogazione del contributo in conto capitale del 2.2.2026, con le quali il GSE ha finalmente disciplinato e aperto la possibilità per i beneficiari di richiedere l’erogazione effettiva del contributo PNRR. In particolare, il soggetto beneficiario può inviare la richiesta di rimborso della quota a saldo tramite il portale informatico dedicato, a condizione di aver soddisfatto i seguenti requisiti:
- avere avviato il progetto e comunicato la data di avvio lavori al GSE entro 30 giorni;
- avere sottoscritto l’atto d’obbligo a seguito della pubblicazione del decreto di concessione;
- avere sostenuto tutte le spese ammissibili relative al completamento dell’impianto;
- avere completato i lavori di realizzazione dell’impianto e ottenuto l’entrata in esercizio, come risultante dal sistema GAUDÌ;
- che il referente della configurazione abbia inviato l’istanza di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
L’erogazione del contributo in conto capitale PNRR richiede una rendicontazione a costi reali, cioè la presentazione della documentazione contabile e amministrativa dell’intervento. Le spese rendicontate devono tassativamente corrispondere a pagamenti interamente eseguiti e comprovati da fatture quietanzate alla data di presentazione della richiesta di erogazione. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti obbligatori:
- domanda di rimborso del saldo (Allegato 1) recante i dati necessari alla determinazione dell’importo a saldo e accompagnata da copia del documento d’identità in corso di validità del beneficiario;
- dettaglio fatture e pagamenti (Allegato 3) redatto secondo il modello del GSE;
- documentazione contabile costituita dalle fatture e dalle relative prove di pagamento;
- eventuale documentazione sulla non recuperabilità dell’IVA (Allegato 4) laddove l’imposta rappresenti un costo non recuperabile per il beneficiario e possa concorrere alla determinazione del contributo.
A seguito della corretta ricezione dell’istanza, il GSE avvia un esame tecnico-amministrativo volto a verificare la riferibilità, tracciabilità e completezza della documentazione prodotta.
Il procedimento istruttorio si conclude entro 60 giorni dalla richiesta di erogazione, al netto dei tempi di integrazione documentale imputabili al beneficiario. All’esito positivo delle verifiche, il GSE provvede a trasmettere una comunicazione ufficiale contenente l’esatto ammontare del contributo spettante e le tempistiche previste per l’erogazione.
Atti di concessione
Concludiamo ricordando che in data 12 maggio 2026 è stato pubblicato l’ultimo atto di concessione del GSE per circa 100 milioni di euro. In questo atto di concessione, come nei successivi che saranno pubblicati sul sito del GSE entro il 30 giugno 2026, viene comunicata ai beneficiari l’ammissione al contributo in conto capitale e contestualmente l’impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall’inclusione del progetto nel PNRR, come da richiesta di accesso al beneficio. Come confermato dal GSE nella FAQ KB0017799, dunque, al contrario del tenore delle Istruzioni operative, sembra essere non più richiesta la sottoscrizione dell’atto d’obbligo come in precedenza.