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Transizione 5.0: al via le prenotazioni per l’iperammortamento

Parte l’iperammortamento 2026 per la Transizione 5.0: scopri i requisiti per gli impianti FER e i beni 4.0 e la piattaforma di prenotazione GSE.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ufficialmente dato avvio alla piattaforma di prenotazione per la nuova “versione” della Transizione 5.0. Con il Decreto Direttoriale del 10 giugno 2026, si apre formalmente una nuova fase per la finanza agevolata italiana, finalizzata a supportare la duplice transizione digitale ed ecologica del tessuto produttivo nazionale. Lo stanziamento di quasi 10 miliardi di euro segna il passaggio definitivo a uno schema incentrato sull’iperammortamento, che sostituisce i precedenti modelli basati sui crediti d’imposta. A partire dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026, i titolari di reddito d’impresa possono accedere alla piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per trasmettere le comunicazioni preventive di prenotazione. La nuova architettura agevolativa, stabilita dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), rimodula profondamente gli obblighi di compliance e introduce un monitoraggio stringente. Rispetto alla bozza iniziale, il testo finale recepisce importanti semplificazioni, tra cui la rimozione del vincolo geografico di approvvigionamento europeo per i beni strumentali.

Il nuovo assetto della Transizione 5.0: dal credito d’imposta all’iperammortamento

Il passaggio dai crediti d’imposta al meccanismo della super-deduzione fiscale rappresenta una delle novità più rilevanti per l’economia delle imprese. L’agevolazione opera come una variazione in diminuzione extracontabile da effettuarsi direttamente nella dichiarazione dei redditi. Questo impianto consente alle imprese soggette a IRES di dedurre quote di ammortamento o canoni di locazione finanziaria calcolati su un valore nettamente superiore al costo storico di acquisizione dei beni. I beni materiali e immateriali agevolabili devono essere ricompresi negli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Grazie alle modifiche introdotte dal Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88), è stato definitivamente eliminato il vincolo geografico di fabbricazione dei beni, consentendo l’acquisizione di tecnologie di rilevanza globale senza restrizioni commerciali.

Struttura delle aliquote e calcolo del risparmio fiscale

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni è strutturata su base annua ed è ripartita in tre scaglioni progressivi, calcolati in relazione all’ammontare complessivo degli investimenti effettuati in ciascun esercizio finanziario dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La misura prevede una maggiorazione del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, portando il costo fiscale riconosciuto al 280% del valore del bene. Per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro, la maggiorazione scende al 100%, determinando un valore fiscale complessivo pari al 200%. Per lo scaglione finale, compreso tra 10 e 20 milioni di euro, la maggiorazione è stabilita al 50%, fissando il costo fiscale complessivo al 150%. Per un’impresa soggetta ad aliquota IRES ordinaria del 24%, un investimento in beni materiali 4.0 del valore di 100.000 euro genera una maggiorazione ammortizzabile pari a 180.000 euro, con un valore fiscale complessivo deducibile di 280.000 euro. Il beneficio reale si traduce in un risparmio d’imposta complessivo pari a 43.200 euro, distribuito lungo l’arco temporale di ammortamento fiscale del bene.

L’autonomia degli investimenti green e l’addio ai “beni trainanti”

A differenza del previgente schema del Piano Transizione 5.0, il nuovo iperammortamento supera la rigidità del concetto di “investimenti trainanti”. Le spese relative all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (FER) beneficiano dell’agevolazione in via del tutto autonoma. Non è più obbligatorio collegare l’installazione degli impianti di generazione energetica all’acquisto contestuale di macchinari conformi al paradigma 4.0. L’impianto FER può essere installato, anche a terra, presso lo stabilimento o anche in particelle catastali differenti purché sia connesso tramite punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, anche tramite l’autoconsumo a distanza. È dunque consentito installare un impianto fotovoltaico anche a notevole distanza dallo stabilimento e utilizzare l’energia prodotta tramite autoconsumo virtuale nella medesima zona di mercato. Sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di asset:

  • Gruppi di generazione elettrica: impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non fossili (es. fotovoltaico, eolico, idraulico, geotermico).
  • Infrastrutture di connessione e misura: trasformatori posti a monte dei punti di connessione alla rete elettrica e misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione.
  • Sistemi di accumulo (Storage): infrastrutture di stoccaggio energetico strettamente asservite agli impianti di generazione elettrica sopra citati.
  • Impianti per la produzione di calore di processo: impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, inclusi i relativi accumuli dedicati.
  • Servizi ausiliari di impianto: componenti hardware, software e infrastrutture necessarie alla gestione operativa e al funzionamento degli impianti citati.

L’iperammortamento è votato all’autoconsumo, pertanto il dimensionamento degli impianti è strettamente regolamentato: la producibilità massima attesa non deve superare il 105% del fabbisogno energetico medio annuo della struttura produttiva. Con fabbisogno energetico, si intende naturalmente l’energia complessiva utilizzata dalla struttura produttiva: energia elettrice ed energia termica equivalente convertita tramite le formule e i fattori di conversione di cui all’allegato al decreto.

Nel caso di impianti fotovoltaici, inoltre, devono essere utilizzati esclusivamente pannelli prodotti negli Stati membri dell’UE con celle aventi un’efficienza minima pari al 23,5% o al 24%, a seconda della tipologia tecnologica, iscritti nel Registro fotovoltaico ENEA (ai sensi dell’art. 12, c. 1, lett. b e c del D.L. n. 181/2023).

La procedura di accesso GSE articolata in sei fasi

L’accesso alla maggiorazione del costo richiede una procedura telematica gestita interamente tramite l’Area Clienti del portale GSE. Le imprese devono adempiere a una serie di comunicazioni periodiche e di conferma per evitare la decadenza dal beneficio.

1 Comunicazione preventiva Consiste nella prenotazione delle risorse pubbliche per ciascuna struttura produttiva, indicando la tipologia e l’ammontare stimato degli investimenti e la data prevista di interconnessione o entrata in funzione.
2 Comunicazione di conferma Da trasmettersi tassativamente entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo da parte del GSE. Deve attestare l’avvenuto pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni, con l’indicazione degli estremi delle relative fatture.
3 Comunicazione di completamento Inviata al termine degli investimenti e ad avvenuta interconnessione, e in ogni caso entro il termine perentorio del 15 novembre 2028.
4 Comunicazione periodica annuale Da trasmettere entro il 20 gennaio di ciascun anno di fruizione dell’incentivo, contenente il riepilogo degli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio.
5 Comunicazione integrativa annuale Inviata entro il 30 giugno di ogni anno, recante il piano di ammortamento fiscale dettagliato con l’indicazione delle quote di iperammortamento imputate in ciascun esercizio.

Il mancato invio delle comunicazioni dei punti 1, 2 e 3 nei termini perentori stabiliti comporta la decadenza dal diritto alla super-deduzione.

Oneri di compliance: perizia asseverata e certificazione contabile

La nuova disciplina dell’iperammortamento esclude la possibilità di avvalersi di semplificazioni per gli investimenti di importo ridotto, come nella precedente per gli investimenti di importo inferiore a 300.000 euro. Ai sensi dell’Articolo 6 del decreto, le caratteristiche tecniche dei beni materiali (Allegato IV) e immateriali (Allegato V) e la loro effettiva interconnessione devono sempre essere comprovate da un’apposita perizia tecnica asseverata. La perizia può essere rilasciata esclusivamente da ingegneri o periti industriali iscritti ai rispettivi albi, o da enti di certificazione accreditati. Nel comparto agricolo, la perizia può essere firmata anche da agronomi, forestali, agrotecnici o periti agrari. In parallelo, l’Articolo 7 prevede l’obbligo di una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro esatta corrispondenza con le scritture contabili dell’impresa. Tale certificazione deve essere rilasciata dall’organo di revisione del beneficiario o da un revisore legale dei conti o da una società di revisione, nel caso di assenza dell’organo, operanti nel pieno rispetto dei principi di indipendenza professionale.

Caratteristica Transizione 5.0 Iperammortamento 2026
Strumento Credito d’imposta Maggiorazione fiscale (Iperammortamento)
Impianti fotovoltaici Vincolati a “beni trainanti” 4.0 Indipendenti (Autonomi)
Fruizione Compensazione F24 Variazione in diminuzione (dichiarazione redditi)
Complessità Elevata Elevata

Il valore del supporto specialistico

Il nuovo regime di iperammortamento, sebbene offra una flessibilità operativa superiore grazie al superamento dei “beni trainanti”, impone un elevato rigore procedurale e formale, che molto spesso spaventa o trova impreparati committenti e tecnici. La gestione delle comunicazioni GSE, la corretta asseverazione tecnica dei beni, la verifica fiscale di convenienza o la messa in sicurezza del cumulo con altri incentivi o agevolazioni, sono passaggi critici che richiedono multidisciplinarità ed esperienza. In InterCER trovi le competenze per la tua transizione energetica: affianchiamo le imprese nella progettazione, nella compliance documentale e nella bancabilità dei progetti, assicurando che ogni investimento si trasformi in valore reale per l’azienda. Non lasciare che la complessità burocratica limiti il potenziale dei tuoi investimenti. Contattaci per una consulenza specialistica e metti in sicurezza il tuo piano di investimenti.

Autore: Pier Paolo Franco
Pubblicazione: venerdì 12 giugno 2026, 02:00
Categorie: energia, economia
Tag: transizione energetica, iperammortamento 2026, incentivi, impianti fotovoltaici, GSE

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